G.s. Serie C, gir. C. Appiedati per un turno 3 calciatori e un tecnico

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
SOCIETA'
AMMENDA € 800,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 14° ed al 52° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed, integrazione r. proc. fed, r. c.c.).
AMMENDA € 750,00
JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere alcuni suoi sostenitori (circa una decina) scavalcato la recinzione per festeggiare la vittoria della propria squadra e venendo subito fatti rientrare grazie all’intervento degli Steward. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l'intervento fattivo degli Steward (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti intonato, al 17°e al 18° minuto del primo tempo e a fine gara, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed, r.c.c.).
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
ANTONAZZO ANGELO (VIRTUS FRANCAVILLA) per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, pronunciava frasi irrispettose ed irriguardose nei suoi confronti (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAPELLINI RICCARDO (BENEVENTO)
VANO MICHELE (MONTEROSI TUSCIA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CIANCI PIETRO (TARANTO) per avere, all’81° minuto della gara, tenuto una condotta non corretta in quanto alzandosi dalla panchina poneva in essere gesti provocatori nei confronti dei tifosi della squadra avversaria. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r.c.c.).